EN 1090-1 e UE 305/2011 CPR prodotti da costruzione
Come comportarsi nel periodo transitorio 2012-2014

Alla luce della prossima entrata in vigore dell’obbligo della marcatura, si pone la problematica se procedere alla marcatura CE secondo la norma EN 1090 contestualmente all’iscrizione al Servizio Tecnico Centrale secondo quanto disposto dalle Norme Tecniche per le costruzioni.

Proroga del periodo transitorio

Sotto la spinta di numerose organizzazione industriali e artigianali il Comitato Permanente delle Costruzioni della Commissione Europea (European Standing Committee for Construction SCC)  ha prolungato al 1° luglio 2014 il periodo di coesistenza della Norma Europea Armonizzata EN 1090-1 relativa alla marcatura CE per le strutture di acciaio e di alluminio da utilizzarsi nelle costruzione.
Il sito NANDO (New Approach Notified and Designated Organizations) della Commissione Europea riporta la nuova data nella sezione dedicata alle norme armonizzate ricadenti sotto la 89/106/CE (vedi immagine qui sotto).  La norma è applicabile dal 1 gennaio 2011.

Entrata in Vigore e Periodo di Coesistenza Norma Armonizzata EN 1090-1
Entrata in Vigore e Periodo di Coesistenza Norma Armonizzata EN 1090-1

Obbligo della Marcatura CE

L’obbligo di marcare CE doveva entrare in vigore il 1° luglio 2012 ma in virtù della proroga sopra citata solo dal 1° luglio 2014 tutti i componenti metallici in acciaio ed alluminio per usi strutturali nell’industria delle costruzioni dovranno obbligatoriamente riportare la marcatura CE per poter essere immessi sul mercato come prodotti da costruzione.

La norma armonizzata UNI EN 1090-1:2009 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio – Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” specifica, appunto, i requisiti per la Marcatura CE, secondo la Direttiva 89/106/CEE Prodotti da Costruzione e il Regolamento Europeo n. 305/2011.   Sono soggetti ad obbligo di marcatura CE:
– componenti strutturali in acciaio e alluminio, o kit, immessi sul mercato come prodotti da costruzione
– componenti in acciaio utilizzati in strutture miste composte acciaio-calcestruzzo
– componenti di serie e non in serie strutturali, tra cui kit.
Tra gli altri obblighi previsti dalla UNI EN 1090-1 per le aziende che realizzano strutture saldate o parti di esse, in acciaio o in alluminio vi è il controllo di produzione conforme alla norma UNI EN ISO 3834, da sottoporre a verifica da parte di un ente notificato che può rilasciare la Certificazione di Conformità.
UNI EN 1090-1 non contiene norme che disciplinano la progettazione strutturale e i calcoli delle costruzioni. Norme di progettazione e calcolo sono stabiliti nelle rispettive sezioni dell’Eurocodice.
Per l’esecuzione tecnica, i requisiti di costruzione stabiliti per le strutture da marcare CE, si trovano nelle norme:
UNI EN 1090-2 – Parte 2: Requisiti tecnici per strutture di acciaio e
UNI EN 1090-3 – Parte 3: Requisiti tecnici per strutture di alluminio.
I requisiti per tutte le tipologie di strutture, ai quali UNI EN 1090-1 si riferisce in misura significativa, sono definiti secondo uno standard unico, ed in quanto tali sono gli stessi sia che si tratti di una semplice tettoia di un grande edificio o una trave di carico statico di un ponte ferroviario di carico dinamico.

Dove nasce il problema

Quanto specificato dalla norma armonizzata UNI EN 1090-1, di cui abbiamo riportato i concetti essenziali, è in larga parte sovrapponibile a quanto è richiesto per i centri di trasformazione nel capitolo 11 del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni» che rappresenta un unico organico testo in cui sono raccolte le norme tecniche prima distribuite in diversi decreti ministeriali.
Quindi, per le officine di carpenterie metalliche che trasformano l’acciaio ad uso strutturale, la “marcatura CE” di fatto sostituisce l’iter di attestazione di Centro di Trasformazione, da effettuarsi presso il Servizio Tecnico Centrale.

Il vantaggio di provvedere direttamente, cioè fin da subito, alla Marcatura CE secondo la EN 1090-1, anziché intraprendere il percorso di qualificazione come centro di trasformazione viene evidenziato di seguito:
Fino alla fine del periodo transitorio (30.06.2014) vi è la possibilità di:
marcare CE volontariamente secondo la UNI EN 1090-1, oppure si dovrà
possedere l’attestato di qualificazione come centro di trasformazione
(ovvero: certificazione sistema qualità ISO 9001 + certificazione sistema saldatura ISO 3834 + tecnico abilitato come Direttore di Stabilimento).
Dopo tale periodo (01.07.2014) sarà comunque obbligatorio marcare CE secondo la UNI EN 1090-1.

Estratti del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008

Per chiarezza di contenuti ecco alcuni estratti del DM 14.01.2008 «Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni»
§ 11.3.4.10 Si definiscono Centri di trasformazione, nell’ambito degli acciai per carpenteria metallica, i centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo, i centri di prelavorazione di componenti strutturali, le officine di produzione di carpenterie metalliche, le officine di produzione di elementi strutturali di serie e le officine per la produzione di bulloni e chiodi.
Il Centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7 in sintesi: Procedure di controllo su acciai da carpenteria; Controlli nello stabilimento di produzione; Suddivisione dei prodotti; Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001.
§11.1 Materiali e prodotti per uso strutturale – Generalità.
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.  I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
Identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
Qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
Accettati dal Direttore lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;
B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.