Aiuti e contributi pubblici 2023: obbligo di comunicazione entro il 30 giugno 2024.

Il 30 giugno è da alcuni anni una scadenza importante per le imprese.

La legge per la concorrenza e il mercato (L. 124 del 4 agosto 2017) ha introdotto l’obbligo di trasparenza per quanto riguarda le erogazioni pubbliche ricevute. Questo significa che le imprese che hanno beneficiato di erogazioni pubbliche nell’esercizio precedente ne devono dare evidenza, pubblicando online le informazioni relative a finanziamento, contributi ed agevolazioni ricevuti.

Per i contributi ricevuti nell’anno 2023, la scadenza per la pubblicazione è il 30/06/2024.

L’obbligo di comunicazione scatta qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro (secondo il criterio di cassa). Il suddetto limite deve intendersi in senso cumulativo, ovvero al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola operazione.

Per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa.

Le altre imprese (es. quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle che comunque non sono tenute alla redazione della nota integrativa, quali micro-imprese, imprese individuali e società di persone), hanno l’obbligo di pubblicare gli importi e le informazioni relative ai benefici ricevuti sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, entro il 30 giugno di ogni anno. Lo stesso vale per le associazioni, fondazioni e Onlus. Nel caso in cui l’obbligato sia privo di sito internet, la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Per ogni aiuto, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • Denominazione del soggetto erogante;
  • Somma incassata o valore del vantaggio fruito;
  • Data di incasso;
  • Causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

L’obbligo di segnalazione non sussiste per gli aiuti di Stato o aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) consultabili al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Qualora non fossero tutti indicati l’impresa dovrà provvedere alla loro pubblicazione con le modalità sopra richiamate (bilancio di esercizio o siti internet indicando semplicemente l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

I “Contributi a fondo perduto COVID” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi 

In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.

Si ricorda, infine, che qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione dei dati previsti, nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, troverà applicazione l’ulteriore sanzione della restituzione integrale delle somme.

Consigli per come procedere

1) Confrontarsi con il proprio commercialista, per verificare:

  • se le erogazioni di contributi ricevuti (somma di tutti i contributi) sono di importo uguale o superiore a 10.000 euro.
  • se tutti i contributi sono pubblicati sul Registro nazionale degli aiuti (RNA). Se non lo sono occorre compilare una tabella che trovi qui in allegato tabella-dei-contributi-ricevuti

2) Se il commercialista conferma l’obbligo di pubblicazione, possono verificarsi i seguenti casi:

A) l’impresa e una srl che deposita al Registro delle Imprese un bilancio ordinario

– Occorre verificare che le erogazioni ricevute siano state puntualmente indicate nella nota di bilancio.

B) l’impresa non deposita un bilancio ordinario ma ha un sito internet

– se tutti i contributi sono pubblicati nel RNA, occorre pubblicare la seguente dicitura:
“obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dall’ impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012” e consultabili al seguente link, inserendo come chiave di ricerca nel campo CODICE FISCALE xxxxxx (il codice fiscale dell’azienda).

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

La norma non specifica in quale pagina del sito vanno pubblicate queste informazioni, ti suggeriamo nella homepage del sito dove sono riportati i riferimenti dell’azienda, la P.IVA e la politica in tema di privacy (privacy policy).

C) La tua azienda non ha un sito internet

– la pubblicazione può avvenire sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Lo studio rimane a disposizione per eventuale consulenza e supporto

A cura di: Dott.ssa Alessandra Gervasi