Bonus Pubblicità – Legge di Bilancio 2021

Il Bonus Pubblicità è una importante agevolazione economica  erogata dallo Stato sotto forma di credito d’imposta  da utilizzarsi in compensazione sull’F24 che ha lo scopo di aiutare aziende e professionisti a crescere attraverso pubblicità mirata. La Legge di Bilancio 2021, n. 178/2020, per far fronte alla riduzione degli investimenti pubblicitari a seguito dell’emergenza pandemica ne ha previsto il rifinanziamento e la proroga fino al 2022. In particolare per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50% dell’intero valore degli investimenti pubblicitari entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

Beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta:

  • le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
  • i lavoratori autonomi, compresi i professionisti;
  • gli enti non commerciali.

L’importante è che questi soggetti abbiano la residenza fiscale in Italia.

Non essendo più richiesto il requisito incrementale rispetto all’anno precedente, possono accedere all’agevolazione anche:

  • i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020,
  • i soggetti che nell’anno 2020 non hanno effettuato investimenti pubblicitari,
  • i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2021.

 

Spese Ammissibili

Sono ammissibili gli investimenti per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su testate editoriali, come indicato dal legislatore:

“giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.”

Questo è un aspetto molto importante per chi intende fare pubblicità sui canali digitali, in quanto attività promozionali su siti e/o portali che non hanno un direttore responsabile, l’iscrizione al ROC o al Tribunale non possono beneficiare dell’agevolazione.

Non sono ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità da quelle sopra citate. Come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

    • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
    • volantini cartacei periodici
    • pubblicità su cartellonistica
    • o pubblicità su vetture o apparecchiature
    • pubblicità mediante affissioni e display
    • o pubblicità su schermi di sale cinematografiche
    • pubblicità tramite social o piattaforme online.

 

Come si accede

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare apposita domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In particolare, i soggetti interessati devono presentare:

  • la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta che deve essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta (serve come “prenotazione”) e contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati che serve per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione precedente

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Successivamente, a valle della presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Utilizzo del Credito

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione “orizzontale” mediante delega F24 ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi e del credito fruibile.

“De minimis” o quadro temporaneo?

Anche per gli 2021-2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari èsoggetto al limite degli aiuti “de minimis” di cui ai regolamenti dell’Unione europea richiamati nella norma istitutiva (art. 57 bis del D.L. n. 50-2017), come confermato dal decreto Cura Italia e decreto Rilancio. L’agevolazione, pertanto,non rientratra gli aiuti di cui alla Comunicazione della CE “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID- 19” (2020/C 91 I/01) con limite a 800mila euro (in sostituzione al “de minimis” con limite a 200mila euro).

Inoltre, si precisa che, per il regolare utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, tutti gli importi degli aiuti ottenuti, nell’ambito del sopra citato quadro temporaneo, devono essere considerati ai fini del calcolo del massimale di cui ai regolamenti europei sugli aiuti “de minimis”.

Sei interessato al Finanziamento?
Esegui il nostro Test di fattibilità oppure Contattaci per ricevere più informazioni a questo link.

A Cura di Dott.ssa Alessandra Gervasi