Credito d’imposta formazione 4.0 – Legge di Bilancio 2021

Il Credito d’imposta formazione 4.0 è una misura volta a stimolare gli investimenti delle imprese trasformazione tecnologica e digitale delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

 

Beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Agevolazioni

L’utilizzo del credito è ammesso solo in compensazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono sostenute le spese.

L’agevolazione comprende un credito d’imposta pari al:

  • 50% per le piccole imprese (fino ad un massimo di € 300.000)
  • 40% per le medie imprese (fino ad un massimo di € 250.000)
  • 30% per le grandi imprese (fino ad un massimo di € 250.000)

Il credito sale al 60% se l’attività di formazione riguarda dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati (come definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel Decreto del 17 ottobre 2017).

Spese Ammissibili

Sono ammesse attività di formazione per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologia e digitale delle imprese, in ottica 4.0.
Nello specifico le attività di formazione riguardanti le seguenti tecnologie:

    • big data e analisi dei dati;
    • cloud e fog computing;
    • cyber security;
    • simulazione e sistemi cyber-fisici;
    • prototipazione rapida;
    • robotica avanzata e collaborativa;
    • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
    • interfaccia uomo-macchina;
    • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
    • internet delle cose e delle macchine;
    • integrazione digitale dei processi aziendali.

Se le attività di formazione sono commissionate ad un soggetto terzo esterno sono ammessi:

    • i soggetti accreditati per lo svolgimento delle attività di formazione finanziata, le università e i soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni En Iso 9001:2000 settore EA 37 (formazione/istruzione);
    • Istituti tecnici superiori vengono escluse la formazione ordinaria o periodica obbligatoria (es. salute e sicurezza).

I destinatari sono il personale dipendente, anche a tempo determinato, e il personale con contratto di apprendistato.

 

Come si accede

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso.

Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.

Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Devono essere predisposti i registri nominativi di svolgimento delle attività formative, e il legale rappresentante dell’azienda deve rilasciare a ciascun dipendente un’attestazione (sotto forma di dichiarazione) dell’effettiva partecipazione alle attività formative.

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A Cura di Dott.ssa Alessandra Gervasi

Fonte: www.mise.gov.it