Cassazione: anche il privato che brucia rifiuti commette reato

Bruciare rifiuti, anche occasionalmente, integra il reato di “smaltimento illecito” (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) che può essere commesso anche dal privato.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 4 aprile 2013, n. 15641, in un procedimento a carico di un privato accusato di avere bruciato, occasionalmente, dei rifiuti a terra. I Giudici hanno dapprima inquadrato l’attività in questione come “smaltimento” ex articolo 183, comma 1, Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente); tale articolo del Codice infatti richiama come “smaltimento” le attività incluse nell’allegato B del Codice stesso, tra le quali c’è l’incenerimento a terra (lettera D10). In secondo luogo il Collegio ha dichiarato il reato applicabile anche al privato, non solo all’impresa.
Infatti nel caso di specie non ci si trova di fronte a un “abbandono o deposito incontrollato di rifiuti”, reati che richiedono di essere commessi da imprese o responsabili di enti, ma nella ipotesi di “smaltimento illecito”, reato che può essere commesso da “chiunque” (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).