Abbandono rifiuti: sanzione penale

Il reato di abbandono rifiuti, ai sensi dell’articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’ambito di una attività economica esercitata anche di fatto.
La Corte di Cassazione (sentenza 38364/2013), ha dato questa interpretazione della norma che punisce con sanzione penale, “i titolari di imprese ed i responsabili di enti” che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti.
Basta la presenza di un’attività economica anche di fatto, “indipendentemente da una qualificazione formale” del soggetto o dell’attività per far scattare la sanzione penale. La possibile qualificazione dell’imputato quale “imprenditore agricolo” o “piccolo imprenditore” non ha quindi alcun rilievo al fine di farla escludere.