Abbandono rifiuti: Tar esclude responsabilità oggettiva

Anche se fondati su ragionevoli presunzioni o condivisibili massime di esperienza, sono illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti rivolti al proprietario del fondo che non verificano l’imputabilità soggettiva della condotta.
Il Tar Lombardia (sentenza 29 gennaio 2014, n. 312) ha così annullato un’ordinanza comunale che imponeva la rimozione dei rifiuti al proprietario di un fondo, ai sensi dell’articolo 192 del Dlgs 152/2006, non essendo stata dimostrata la corresponsabilità dello stesso – omissiva o commissiva, colposa o dolosa — con gli autori dell’illecito. Il Tar esclude infatti “che la norma citata configuri un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva”.
E questo senza che le argomentazioni presentate in giudizio dalla P.a. — che ha ricordato come l’amministratore della società ricorrente, in passato, fosse stato socio della società precedentemente proprietaria dell’area, destinataria nel 2005 di un ordine di rimozione dei rifiuti e successivamente liquidata — potessero rilevare, visto che le stesse avrebbero dovuto essere rappresentate nella sede procedimentale, non in quella giurisdizionale (“divieto di integrazione giudiziale della motivazione”).

Fonte: ReteAmbiente