Attività estrattive: Legge RT 25 marzo 2015, n. 35 premia aziende certificate EMAS o ISO 14001

Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 30 marzo 2015 

I macro obiettivi della nuova Legge regionale 25 marzo 2015, n. 35  in materia di cave possono essere così sintetizzati:
Revisione del sistema pianificatorio; recepimento degli orientamenti comunitari e della normativa nazionale in materia ambientale, di libero mercato e di semplificazione; ridefinizione della  questione dei beni estimati delle cave di marmo di Carrara; maggior ruolo della Regione nella fase di valutazione di impatto ambientale e nel controllo dell’attività di cava.

Nuovo sistema pianificatorio

La legge colloca le funzioni di pianificazione in un solo piano di livello regionale, il Prc (Piano Regionale Cave), inteso sia come strumento di programmazione del settore, che come preciso riferimento operativo.

La programmazione della materia necessita di una visione d’insieme finalizzata a stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, ad assicurare una coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell’ambiente ed a garantire uguali opportunità per le imprese del settore. Per questo motivo la Legge regionale porta la pianificazione dal livello provinciale a quello regionale.

La localizzazione dei siti di cava sarà effettuata dai comuni che emetteranno un pubblico avviso – a carattere ricognitivo e non vincolante – invitando i soggetti interessati a presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi e degli indirizzi strategici del piano cave.

Rimane in capo ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle cave ordinarie e delle cave di prestito di interesse locale, dei piani di recupero dei siti estrattivi dismessi, la vigilanza ed il controllo dell’attività di cava e la possibilità di emanazione di provvedimenti di sospensione e revoca delle autorizzazioni.

Al fine di coordinare l’attività estrattiva ed al fine di garantire maggiore sicurezza e tutela del territorio, i Comuni potranno individuare i casi in cui l’attività di cava potrà essere svolta a seguito dell’approvazione di specifico piano attuativo.

Semplificazione

Al fine di rispondere alle esigenze di semplificazione dei procedimenti amministrativi ed alla riduzione degli oneri amministrativi, per il rilascio di autorizzazioni e concessioni, è previsto il ricorso allo sportello unico per le attività produttive (Suap)

Il Suap utilizzerà lo strumento della Conferenza dei Servizi per coordinare ogni procedimento relativo a sub-autorizzazioni connesse a quelle per la coltivazione dei siti di cava. Sarà emesso un provvedimento unico che andrà ad incorporare ogni ulteriore autorizzazione, consentendo in questo modo una riduzione dei tempi per le imprese e un contestuale sgravio dei procedimenti in capo ai Comuni.
L’intervento normativo prevede l’attribuzione alla Regione delle competenze in materia di Via per le cave di dimensioni più rilevanti.

Ambiente

In tema di tutela dell’ambiente, la proposta di legge prevede forme di premialità per le industrie estrattive aderenti al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS=Eco-Management and Audit Scheme), e delle certificazioni UNI EN ISO 14001.

Queste aziende potranno beneficiare di una riduzione della fideiussione richiesta per garantire la corretta esecuzione del progetto di risistemazione ambientale, pagheranno un minore contributo di estrazione e potranno godere di una maggiore durata delle autorizzazioni e delle concessioni

La garanzia finanziaria potrà essere rilasciata per fasi temporalmente individuate dal progetto di coltivazione.
La legge prevede una diversa ripartizione dei contributi di estrazione richiesti alle imprese in funzione delle attività svolte dai vari Enti: Comune, Asl, Regione, Ente Parco delle  Alpi Apuane. Una quota parte dei contributi è destinata ad interventi di formazione.

Beni estimati e libero mercato

Le concessioni temporanee ed onerose dei beni pubblici ricadenti nelle aree appartenenti al patrimonio comunale dovranno essere rilasciate previa gara.

La procedura di gara dovrà essere effettuata sul progetto preliminare e la concessione verrà rilasciata sul progetto definitivo preventivamente sottoposto alla procedura di Via.

Il Comune, al fine di selezionare le domande di concessione, privilegerà i progetti che prevedranno ricadute ambientali e socioeconomiche in una logica di filiera.

La concessione non potrà essere trasferita o ceduta e avrà durata massima di venticinque anni e non potrà essere prorogata o rinnovata tacitamente.

E’ previsto un periodo transitorio per l’avvio del regime di concessioni, che viene prorogato per le aziende che si impegneranno alla lavorazione nella filiera locale e per le imprese con certificazione ambientale EMAS e UNI EN ISO 14001.

Fonte: Regione Toscana