Il trasporto di rifiuti prodotti da terzi da parte di un soggetto autorizzato solo al trasporto dei propri rifiuti configura il reato di gestione illecita (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
L’ autorizzazione al trasporto di rifiuti, sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza 25716/2014, vale solo per la particolare tipologia di rifiuti indicata nell’atto autorizzativo e questo vale, a maggior ragione, per i soggetti autorizzati a trasportare i rifiuti da loro stessi prodotti ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006.
Quando tali soggetti trasportano rifiuti di terzi, scatta quindi il reato di gestione illecita di rifiuti sanzionabile, ai sensi del comma 1 dell’articolo 256, con l’arresto fino a 2 anni e/o l’ammenda fino a 26mila euro (a seconda che i rifiuti siano pericolosi o non pericolosi), mentre è esclusa l’applicazione del comma 4 della stessa norma, che punisce con pene ridotte la meno grave ipotesi di inosservanza delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni (o di carenza dei requisiti richiesti per le iscrizioni).
Fonte: ReteAmbiente