Autorizzazione allo scarico, senza rinnovo scattano le sanzioni penali

La gestione di uno scarico di acque reflue industriali dopo la scadenza dell’autorizzazione integra il reato di scarico illecito, punito ai sensi dell’articolo 137 del Dlgs 152/2006.
Con la sentenza 44903/2012 la Corte di Cassazione conferma che ai fini della sussistenza del reato di scarico illecito di acque industriali, la scadenza dell’autorizzazione allo scarico equivale alla mancanza della stessa e non ha alcun fondamento il rilievo della parte ricorrente, secondo la quale il mancato rinnovo non sarebbe descritto dal Dlgs 152/2006 come condotta penalmente rilevante, a differenza dei casi di sospensione o revoca dell’autorizzazione. L’elemento costitutivo del reato, sottolinea poi la Cassazione, è il mero scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione. La pericolosità delle sostanze scaricate non rileva invece ai fini della configurazione del reato, ma ne rappresenta una circostanza aggravante.