La gestione di uno scarico di acque reflue industriali dopo la scadenza dell’autorizzazione integra il reato di scarico illecito, punito ai sensi dell’articolo 137 del Dlgs 152/2006.
Con la sentenza 44903/2012 la Corte di Cassazione conferma che ai fini della sussistenza del reato di scarico illecito di acque industriali, la scadenza dell’autorizzazione allo scarico equivale alla mancanza della stessa e non ha alcun fondamento il rilievo della parte ricorrente, secondo la quale il mancato rinnovo non sarebbe descritto dal Dlgs 152/2006 come condotta penalmente rilevante, a differenza dei casi di sospensione o revoca dell’autorizzazione. L’elemento costitutivo del reato, sottolinea poi la Cassazione, è il mero scarico di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione. La pericolosità delle sostanze scaricate non rileva invece ai fini della configurazione del reato, ma ne rappresenta una circostanza aggravante.