Criteri per lo stoccaggio del mercurio metallico

Anche in Italia, con il Dm 29 luglio 2013, si applicano i criteri europei per lo stoccaggio temporaneo dell mercurio metallico nelle discariche, in deroga al divieto generale previsto per i rifiuti liquidi.
Il Dm 29 luglio 2013 integra gli allegati I e II del Dlgs 36/2003 (“Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”), ed introduce i criteri costruttivi e gestionali per lo stoccaggio temporaneo del mercurio metallico per più di un anno, e i requisiti di controllo e di gestione (anche delle emergenze) da rispettare, tra cui la tenuta di appositi registri.
Il nuovo allegato 4-bis del Dm 27 settembre 2010 fissa invece i requisiti specifici per l’ammissibilità in discarica, che riguardano la composizione del rifiuto (mercurio superiore al 99,9% in peso), i serbatoi da utilizzare e le procedure da seguire. Recepita perfettamente la direttiva europea 2011/97/Ue (che chiede agli Stati membri di applicare la disciplina solo agli stoccaggi temporanei con una durata massima di 5 anni).