Deposito temporaneo: la prova deve essere fornita dal produttore di rifiuti

Nel caso del deposito temporaneo è il produttore che deve provare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge che giustificano il deposito dei rifiuti nel luogo di produzione senza alcuna autorizzazione.
La Cassazione (sentenza 8 febbraio 2013, n. 6295) dopo aver ricordato la necessità che sussistano tutti i requisiti di legge (articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006), ha ricordato che il deposito temporaneo può essere effettuato solo dal produttore dei rifiuti, e da nessun altro soggetto, e lo stesso produttore deve dimostrare, in caso di controllo, che tutti i requisiti sono rispettati, soprattutto quello relativo al luogo di effettuazione del deposito temporaneo che deve coincidere con quello di produzione del rifiuto, o essere a quest’ultimo “funzionalmente collegato”. Nel caso considerato i rifiuti, molto eterogenei tra loro, erano ammassati in un luogo che non era sede dell’impresa, ne quella del cantiere, ed era assente ogni riferimento sul rispetto dei limiti quantitativi o temporali previsti.