Formulario rifiuti errato

Per Cassazione Civile n. 26238/11 “la sanzione amministrativa ex art. 258 Testo Unico Ambientale per il trasporto di rifiuti con formulario non correttamente compilato deve essere irrogata nei confronti della persona fisica autore dell’illecito (nel caso di specie, l’autista) e non nei confronti dei soci amministratori della società (nel caso di specie, una s.n.c.) proprietaria del mezzo con cui tale trasporto è stato effettuato. Infatti, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l’azione materiale o l’omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all’infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.”