Il trasporto non autorizzato di rifiuti è reato anche se occasionale

La Corte di Cassazione (sentenza 9187/2013) ha nuovamente affermato la configurabilità del reato di trasporto illecito anche nel caso di attività occasionale, alla luce della considerazione che la fattispecie in questione non richiede, a differenza del più grave reato di traffico illecito previsto dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006, la continuità dell’attività illecita.
Dalla Corte arriva poi un monito per Pubblica Amministrazione e Giudici di merito, che devono sempre indagare concretamente la “pericolosità” dei rifiuti trasportati e non limitarsi, come nel caso in questione, ad asserire una notorietà (“i clorofluorocarburi sono notoriamente utilizzati nei frigoriferi e condizionatori”).