Le imprese edili iscritte per il trasporto “in conto proprio” ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, possono trasportare i rifiuti ingombranti prodotti nello svolgimento della propria attività utilizzando il codice 20 03 07. Lo chiarisce il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali (circolare 12 giugno 2013, prot. n. 691/Albo/Pres) che invita le Sezioni regionali a riportare nei provvedimenti di iscrizioni o di variazione dell’iscrizione, a fianco del Cer 20 03 07, l’annotazione “proveniente da attività del cantiere edile connessa all’attività di costruzione e demolizione.
Ricordiamo che l’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, stabilisce che le imprese possano raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi o i rifiuti pericolosi da loro stesse prodotti per non oltre 30 chilogrammi o 30 litri al giorno, solo se si iscrivono in una apposita sezione dell’Albo (trasporto conto proprio) e non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie.