Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013 – Suppl. Ordinario n. 42 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35): il Regolamento, atteso ormai da mesi, entrerà in vigore il prossimo 13 giugno.
Con il D.P.R. 59/2013 viene data attuazione a quanto disposto dall’art. 23, del D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni) e si applica alle piccole e medie imprese (P.M.I.), ovvero quelle imprese di cui all’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Invece il Decreto non si applica ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di V.I.A. comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ex art. 26, c. 4, D.L.vo 152/06 (T.U.A.).
Per autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) s’intende il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (S.U.A.P.) che sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale.
Si ricordano i provvedimenti che vengono sostituiti dall’A.U.A.:
a) autorizzazione agli scarichi (D.L.vo 152/06, art. 124 ss.);
b) comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (D.L.vo 152/06, art. 112);
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (D.L.vo 152/06, art. 269);
d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (D.L.vo 152/06, art. 272);
e) il nulla osta di cui all’art. 8, cc. 4 e 6, della L. 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.L.vo 99/92, art. 9);
g) comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (D.L.vo 152/06, artt. 215 e 216).
In ogni caso, le Regioni e le Provincie Autonome possono individuare altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ulteriormente compresi nell’A.U.A.
La procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale è dettagliatamente descritta nell’art. 4, mentre il successivo art. 5 precisa le modalità per procedere al suo rinnovo. Tutto ciò premesso, si segnalano alcune criticità.
L’art. 3, c. 1 dispone: “salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all’articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi …”. L’art. 3, c. 3 dispone: “è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP”.
Il decreto apporterà alcune modifiche anche al D.L.vo 152/06.