La proroga per l’adeguamento dei “centri di raccolta” esistenti alle novità introdotte dal Dm 8 aprile 2008 non è applicabile nel caso di aree che non possiedono le caratteristiche essenziali previste dalla norma. La Corte di Cassazione (sentenza 1690/2013) ha così rigettato il ricorso contro una condanna per gestione non autorizzata di rifiuti, riferita a una “ecopiazzola” in stato di profondo degrado dove rifiuti pericolosi e non venivano ammassatti indiscriminatamente.Più in generale, per la Cassazione il Dlgs 4/2008 e decreti attuativi 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009 hanno definitivamente delimitato la nozione di “centro di raccolta”, prevedendo un regime autorizzatorio e gestionale che consente un conferimento controllato dei rifiuti e che esclude, nel rispetto di tali condizioni, che il “centro di raccolta” possa essere considerato area di “stoccaggio” di rifiuti (soggetta a autorizzazione regionale). In alternativa, si applicano invece le norme generali sui rifiuti.