Legge del Fare: in vigore le semplificazioni per il settore edile

In vigore dal 21 agosto la Legge 98/2013 (ddl del fare) per il rilancio dell’economia che porta semplificazioni per l’edilizia, novità per professionisti e imprese, riunite anche in una Guida pubblicata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione: DL Fare – Sintesi dei contenuti (PDF)
Sotto una breve descrizione delle misure principali approvate.
Scia per le ristrutturazioni con cambio di sagoma
Le ristrutturazioni consistenti nella demolizione e ricostruzione dell’edificio con una forma diversa, ma con lo stesso volume, non avranno bisogno del permesso di costruire, ma potranno usufruire della procedura semplificata in base alla quale i lavori possono iniziare nello stesso giorno in cui viene presentata la domanda. Nei centri storici i Comuni dovranno individuare entro il 30 giugno 2014 le aree escluse dalla semplificazione. Decorso inutilmente tale termine, le delibere verranno adottate da un commissario nominato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Proroga dei titoli edilizi
I termini di inizio e di ultimazione dei lavori autorizzati con permesso di costruire, Dia e Scia prima dell’entrata in vigore del Dl 69/2013 sono prorogati di due anni purchè, al momento della comunicazione dell’interessato, i termini non siano già decorsi e non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di accordi similari, stipulati sino al 31 dicembre 2012, i termini di validità nonché di inizio e fine lavori sono prorogati di tre anni.
Rilascio delle autorizzazioni per gli interventi edilizi
Le autorizzazioni eventualmente necessarie per la realizzazione dell’intervento edilizio (sismica, paesaggistica, etc.) potranno essere richieste allo sportello unico, contestualmente alla presentazione della Scia o della comunicazione di inizio lavori di edilizia libera, e l’agibilità potrà essere attestata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato.
Edilizia libera
Negli interventi di edilizia libera, il tecnico abilitato che redige la relazione da allegare alla comunicazione di inizio lavori non è più obbligato a dichiarare l’assenza di rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.
Eliminazione del silenzio rifiuto per il rilascio del permesso di costruire
I procedimenti di rilascio del permesso di costruire sono conclusi con l’adozione di un provvedimento espresso in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Qualora una delle amministrazioni competenti neghi un parere, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni, comunica al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso, indicando il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Agibilità parziale
Prima del completamento dell’opera, può essere richiesta l’agibilità per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, e per singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria.
Durc
La validità del Durc passa da 90 a 120 giorni. Il documento non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione, ma solo per le fasi fondamentali del contratto. Nel corso dei 120 giorni di validità, il Durc può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, l’invito alla regolarizzazione delle inadempienze deve essere trasmesso all’interessato mediante PEC o per il tramite del consulente del lavoro.
Attività a basso rischio infortunistico
Con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, saranno individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL.
Cantieri temporanei e mobili
Per i cantieri temporanei e mobili, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali saranno adottati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
Autorizzazione paesaggistica semplificata
In presenza di un piano paesaggistico regionale approvato dal Ministero dei Beni Culturali, il parere del soprintendente, necessario per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, deve essere dato nel termine di quarantacinque giorni e non più in 90 giorni. Quando il soprintendente non rilascia il parere nel termine, l’amministrazione competente si pronuncia sulla domanda di autorizzazione. L’autorizzazione è efficace per tutta la durata dei lavori e non scade più dopo cinque anni.
DUVRI
Per quanto riguarda il documento di valutazione dei rischi da interferenza, necessario quando nello stesso ambiente operano soggetti appartenenti a più imprese, nei settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, il datore di lavoro può, in alternativa alla predisposizione del DUVRI, nominare un proprio incaricato per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
Zone a burocrazia zero
La possibilità di individuare “zone a burocrazia zero”, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, è estesa a tutto il territorio nazionale.
Indennizzi per i ritardi della Pubblica Amministrazione
In caso di mancato rispetto dei tempi per concludere le pratiche, l’amministrazione è tenuta a corrispondere una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 2 mila euro. L’indennizzo può essere richiesto all’amministrazione responsabile del ritardo solo per le domande per l’avvio o l’esercizio dell’attività d’impresa presentate dopo l’entrata in vigore della legge.
Assicurazioni professionali
Dal 15 agosto per i professionisti è scattato l’obbligo di stipulare un’assicurazione professionale, i cui estremi devono essere resi noti al cliente nel momento dell’accettazione di un incarico.