Marcatura CE dei prodotti da costruzione
Regolamento Europeo 305/2011

Il 1° luglio è entrato in vigore Regolamento Europeo 305/2011 “Construction Production Regulation” (CPR) che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e conseguentemente abroga la Direttiva 89/106/CEE Prodotti da Costruzione (Construction Products Directive, CPD).
Il Regolamento 305/2011 è stato adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo nel marzo 2011, è stato pubblicato il 4 aprile 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è entrato in vigore 20 giorni dopo, ma la maggior parte delle nuove disposizioni diventano operative il 1° luglio 2013.

Nel quadro dell’iniziativa volta a migliorare la regolamentazione, il CPR fornisce ulteriori chiarimenti dei concetti soggiacenti al marchio CE e del suo impiego, e introduce altresì procedure semplificate che consentiranno di ridurre i costi sostenuti dalle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni (PMI).

Soggetti interessati

Sono soggetti a marcatura CE, ovvero disciplinati da norma europea armonizzata, tutti i prodotti fabbricati al fine di essere incorporati o assemblati in modo permanente negli edifici o nelle altre opere di ingegneria civile, ad esempio:
– elementi in laterizio per muratura (UNI EN 771-1: 2011)
– blocchi in laterizio per solai a travetti interposti (UNI EN 15037-3: 2011)
– tegole in laterizio e relativi accessori per coperture (UNI EN 1304: 2005)
– elementi in laterizio per pavimentazione (UNI EN 1344: 2003)
– piastrelle in cotto (UNI EN 14411: 2012)
ma anche:
– prodotti di acciaio per cemento armato
– membrane e prodotti per isolamento termico
– dispositivi di fissaggio
– sistemi di facciata
– prodotti igienico-sanitari
– prodotti di legno per impiego strutturale e componenti ausiliari
– corpi scaldanti per ambienti
– attrezzature fisse per la circolazione stradale
– prodotti in vetro piatto, vetro profilato e vetro a blocchi
ecc. ecc. ….

E’ da notare che la ‘dichiarazione di prestazioneDoP è il documento principale del nuovo Regolamento e va a sostituire la ‘dichiarazione di conformità’.  Sotto la propria responsabilità, il fabbricante o il distributore fornisce la DoP all’atto dell’immissione sul mercato; sarà invece compito dell’utilizzatore del prodotto – l’installatore, il progettista o il direttore lavori – conoscere le caratteristiche del modello di DoP al fine di valutare e controllare l’idoneità del prodotto all’uso previsto.

EUROCODICI: verso gli standard tecnici comuni

Definendo criteri di designazione nuovi e più rigorosi per gli organismi chiamati a valutare e a verificare i prodotti da costruzione (Enti e Organismi Notificati)  il CPR aumenta inoltre la credibilità e l’affidabilità dell’intero sistema.
La libera circolazione di progettisti, ingegneri civili e servizi di costruzione è oggi agevolata dalla pubblicazione e dall’applicazione in tutta l’UE di standard tecnici comuni europei di progettazione strutturale: gli Eurocodici.
Le attività volte a sostenere una maggiore concorrenzialità del settore, le politiche specifiche, la ricerca di fondo e i metodi di valutazione tecnica stanno rendendo più uniformi le condizioni per fabbricanti, ingegneri civili e contraenti.