Materiali da scavo: nuove regole con il “Decreto Fare”

Dal 21 agosto 2013 è nuovamente cambiata la norma di riferimento per utilizzare come sottoprodotti i materiali da scavo di tutti i cantieri (piccoli compresi). Fanno eccezione solo quelli rientranti in progetti sottoposti a Via o Aia.
Le nuove disposizioni sono contenute nell’articolo 41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del Dl 69/2013 (cd. “Decreto Fare”), inserito dalla legge di conversione 98/2013.
L’articolo stabilisce che i materiali da scavo sono sottoposti al regime di cui all’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 (e quindi al regime dei sottoprodotti) a condizione che il produttore attesti, attraverso una dichiarazione all’Arpa competente, la destinazione — senza alcun preventivo trattamento ma con salvezza delle normali pratiche industriali “e di cantiere” — all’utilizzo certo e diretto dei materiali presso uno o più siti (con rispetto delle Csc e senza costituire fonte di contaminazione delle acque sotterranee) o cicli produttivi predeterminati (senza rischi per la salute e variazione delle emissioni).
La norma si applica ai piccoli cantieri – torna così definitivamente in soffitta l’articolo 186 del Dlgs 152/2006, “resuscitato” dal Governo meno di due mesi prima – ma non ai materiali prodotti da progetti sottoposti a Via o Aia, gli unici per i quali rimane applicabile il recente regolamento 161/2012.

Fonte: ReteAmbiente (Alessandro Geremei)