Mercurio metallico: dal 10 aprile 2013 si applicano le sanzioni

Sanzione penale per chi esporta o stocca il mercurio metallico in violazione del Regolamento 1102/2008/Ce e amministrativa per chi non rispetta gli obblighi di tramissione dei dati. Lo stabilisce il Dlgs 5 marzo 2013, n. 25, che introduce nell’ordinamento nazionale la disciplina sanzionatoria posta a tutela del Regolamento 1102/2008/Ce, in cui, assieme al divieto all’esportazione del mercurio metallico, ci sono le procedure da seguire per il suo stoccaggio in sicurezza.
Dal 10 aprile 2013, la violazione del divieto di esportazione e delle regole di stoccaggio costituiranno reati punibili con l’arresto (da tre a nove mesi) o l’ammenda (nel primo caso ammenda da 50mila a 150mila euro, nel secondo da 2600 a 27mila euro).
La violazione alle regole sulla trasmissione dei dati, “vigilata” dal Ministero dell’Ambiente, sarà invece sanzionata a livello amministrativo (da 2mila a 20mila euro).