Con l’approvazione da parte della Camera del ddl Destinazione Italia sembrano chiariti gli adempimenti da seguire in sede di stipula dei contratti e sono definite con chiarezza le conseguenze che derivano dal mancato rispetto della normativa.
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione deve essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto l’Attestato di Prestazione Energetica.
Una copia dell’APE deve essere allegata al contratto. In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l’APE non venga allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro.
Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà. In tutti questi casi, gli accertamenti delle violazioni sono condotti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate.
Le sanzioni non si applicano alle locazioni di edifici residenziali per un periodo di meno di quattro mesi all’anno.
Nei contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito, dove chi riceve l’immobile non deve nè può effettuare una valutazione, non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.
Fonte: Edilportale