Niente Privacy nel Dlgs 231/2001 con la conversione Dl 93/2013

Nessuna estensione della responsabilità amministrativa delle imprese ex Dlgs 231/2001 per i reati in materia di privacy. La norma prevista dal Dl 93/2013 non è stata convertita dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 in vigore dal 16 ottobre.
Il comma 2 dell’articolo 9 del Dl 93/2013 è stato soppresso dalla legge di conversione 119/2013; le disposizioni prevedevano l’ingresso tra i “reati presupposto” inclusi nel Dlgs 231/2001 anche dei delitti in materia di privacy (non le contravvenzioni), tra cui il trattamento illecito dei dati e le false comunicazioni al Garante.
Più in dettaglio i punti non inclusi nel decreto finale riguardano il reato di frode informatica (di cui all’art.640-ter, terzo comma cosice penale), i pagamenti illeciti in formato elettronico (art.55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)e le misure minime di sicurezza in materia di trattamento dei dati personali (Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
I reati in materia di privacy dunque non rientrano al momento nelle fattispecie penali attualmente previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per fatto di dipendenti e amministratori, tra le quali, lo ricordiamo, spiccano i diversi reati ambientali introdotti nel Dlgs 231/2001 dal Dlgs 121/2011.