Ritardi nei Pagamenti: max 30 giorni anche per edili

L’Italia si adegua alle segnalazioni dell’Unione Europea sui ritardi nei pagamenti e specifica che i tempi più brevi, a disposizione delle Amministrazioni per il saldo delle somme dovute alle imprese, valgono anche nel settore edile. Nella circolare del 23/01/2013 emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, è espressamente precisato che il Decreto Legislativo 192/2012 per il recepimento della Direttiva 2011/7/Ue si applica a tutti i settori produttivi. Nonostante la norma di recepimento non contenga un riferimento esplicito al settore costruzioni, spiega la circolare, l’estensione ai lavori può essere evinta dall’espressione “prestazione di servizi”.
Allo stesso tempo si deve considerare che la fonte normativa europea, cioè la direttiva che contiene il riferimento all’edilizia, prevale su quella nazionale eventualmente contrastante.
Le norme contro il ritardo nei pagamenti si applicano ai contratti stipulati a partire dal primo gennaio 2013 e prevedono un tempo massimo di 30 giorni per il saldo delle somme dovute alle imprese.
Il decreto ammette inoltre proroghe a 60 giorni se concordate tra le parti e previste dalla documentazione di gara, anche se l’Unione Europea ritiene che le deroghe debbano essere consentite solo alle imprese pubbliche e al settore sanitario.
La circolare emanata ha suscitato la reazione positiva dell’Ance, Associazione nazionale costruttori edili che, come riferito nel comunicato diramato ieri, si era mossa per scongiurare il pericolo di un’applicazione parziale della Direttiva secondo l’orientamento della Ragioneria generale, contraria all’inclusione del settore per motivi di bilancio.