Gli amministratori pubblici rispondono del danno economico subito dal Comune per il versamento in discarica di una quantità superiore di rifiuti, qualora non siano raggiunti i limiti minimi annuali di raccolta differenziata previsti dalla legge a causa delle loro condotte negligenti .
La Corte dei Conti, Sez. Liguria, con la sentenza del 27 maggio 2013, n. 83 ha così statuito in relazione al mancato raggiungimento degli obbiettivi minimi fissati dal Dlgs 22/1997 (articolo 24) prima e dal Dlgs 152/2006 (articolo 205) adesso, per la raccolta differenziata, in quanto gli Amministratori non avevano mai richiesto al gestore del servizio pubblico di raccolta di adempiere a quanto previsto dal contratto in merito alla raccolta differenziata e per aver costantemente sottovalutato il problema.
Il comportamento negligente degli Amministratori è ravvisabile, infine, a parere della Corte, anche nel non aver adeguatamente informato i cittadini sui vantaggi della raccolta differenziata per l’ambiente e la salute, sui comportamenti da tenere per un efficace gestione del servizio e per non aver previsto controlli e sanzioni.