Residui vegetali: bruciarli rimane reato

Bruciare residui vegetali, sfalci, potature derivanti da attività agricola costituisce violazione penale. Lo ricorda il Comando provinciale della Forestale di Avellino con nota 8 aprile 2014, prot. n. 3673.
La Forestale risponde a richieste di chiarimento dei cittadini sulla possibilità di bruciare residui vegetali nel luogo di produzione e ricorda che fuori delle eccezioni indicate all’articolo 185, Dlgs 152/2006, tali materiali vegetali sono “rifiuti”, quindi bruciarli nel sito di produzione senza autorizzazione fa scattare la contravvenzione ex articolo 256, Dlgs 152/2006 (gestione non autorizzata) punita con l‘arresto da 3 mesi ad un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
Inoltre il Dl 136/2013 convertito in legge 6/2014 ha introdotto il reato di combustione illecita di rifiuti che è applicabile anche ai rifiuti vegetali se abbandonati in maniera incontrollata (pena da 2 a 5 anni o da 3 a 6 anni di reclusione in caso di rifiuti pericolosi). Solo se i materiali vegetali provengono da aree verdi come giardini, parchi e aree cimiteriali bruciarli senza autorizzazione è un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da 300 a 3.000 euro.

Fonte: ReteAmbiente