Rinnovo conformità antincendio

L’attestazione del rinnovo periodico di conformità antincendio e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata ai Vigili del fuoco, sono esenti l’imposta di bollo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con risoluzione 8 aprile 2013, n. 24/E.
L’Agenzia ha precisato che l’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio (articolo 5, Dpr 151/2011) che il titolare delle attività soggette a prevenzione incendi deve inviare ogni 5 anni al Comando dei vigili del fuoco è una dichiarazione che attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Come dichiarazione con la quale il privato attesta che nulla è cambiato rispetto a 5 anni prima, segue il rilascio di una semplice ricevuta dai Vigili del fuoco, senza rilasci di attestazioni o certificazioni. Pertanto la dichiarazione è esente dall’imposta di bollo.
Anche la Scia (segnalazione certificata di inizio attività, articolo 19, legge 241/1990) presentata ai Vigili del fuoco è una semplice dichiarazione — come lo era la dichiarazione di inizio attività (Dia) che è stata sostituita dalla Scia — e quindi anch’essa non paga il bollo, sempre che a tale istanza non segua il rilascio da parte dei Vigili di fuoco di certificati o attestazioni. Hanno invece il bollo di 14,62 euro il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando provinciale e le richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.