Rumore: gestore del locale colpevole solo se omette controllo

Il gestore di un locale pubblico è responsabile ex articolo 659, comma 1 C.p. (disturbo del riposo delle persone) per gli schiamazzi provocati dai clienti, ma solo se si prova che ha omesso il dovere di controllo.
Lo precisa la Cassazione nella sentenza 5 settembre 2014, n. 37196. Se da un lato si conferma che per la rilevanza penale della condotta che produce rumore è richiesta l’incidenza sulla pubblica quiete, bene tutelato dal Legislatore e basta che i rumori siano potenzialmente idonei a “disturbare” un numero indeterminato di persone anche se poi in concreto solo una se ne possa lamentare, dall’altro ribadisce che la responsabilità per il reato ex articolo 659, comma 1, Codice penale a carico del gestore di un bar – e non degli autori degli schiamazzi — si ha solo provando che egli ha omesso il controllo sul rumore all’interno del locale.
Accertato che gli schiamazzi erano avvenuti fuori dal locale e che il gestore non aveva il potere di impedire il chiasso nella pubblica via, e non avendo potere coercitivo in caso di rifiuto di abbassare il tono di voce, il gestore va esente da responsabilità penale.

Fonte: Reteambiente