Scarichi civili ante “legge Merlì”: all’adeguamento ci pensa la Regione

Gli scarichi degli insediamenti civili assentiti prima dell’entrata in vigore della legge 319/1976 non necessitano di autorizzazione ex post, ma vanno adeguatinei tempi e nei modi previsti dalla normativa regionale primaria e secondaria”.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 1023/2014), la legge 319/1976 ha transitoriamente stabilito, con riferimento agli scarichi “antecedenti”, un obbligo di autorizzazione per quelli “produttivi”, e un più semplice obbligo di denuncia per quelli “civili” non recapitanti in fognatura. Questo non significa che tali scarichi debbano comunque ritenersi conformi o possano essere mantenuti in essere, precisa il CdS, visto che la stessa norma affida alle Regioni il compito di disciplinare l’adeguamento di tali scarichi attraverso i “piani di risanamento delle acque“.
Sostenere che in assenza di tali piani di risanamento — e di previsioni espresse — l’obbligo di autorizzazione possa sostituirsi a quello di denuncia, è interpretazione che “se da un lato assicura il perseguimento degli obiettivi di salubrità, dall’altro tradisce la lettera della legge ed il principio di affidamento nel disposto legislativo”.

Fonte: Reteambiente