Scarichi industriali: il reato è istantaneo

Il reato di scarico con superamento dei limiti di accettabilità fissati dalla legge non può essere ritenuto di natura permanente, a meno che non si provi “in concreto” che trattasi di scarico continuo.
Lo scarico è continuo, sottolinea la Corte di Cassazione (sentenza 8688/2014) richiamandosi a un proprio precedente, solo quando “l’alterazione dell’accettabilità ecologica del corpo recettore si protrae nel tempo senza soluzione di continuità per effetto della persistente condotta volontaria del titolare dello scarico”.
Al di fuori di tali ipotesi, due superamenti dei valori limite riscontrati in due distinte occasioni rappresentano due condotte distinte ai fini della sanzione (articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006). Trattandosi di contravvenzione colposa, inoltre, non può neanche riconoscersi il vincolo della continuazione.
Confermata quindi la duplice condanna per una ditta di pulizia/smerigliatura di manufatti in metallo che, omettendo di controllare il funzionamento del proprio impianto, ha causato per negligenza il superamento nei limiti previsti per rame e zinco, sostanze pericolose elencate nella tabella 5 del Dlgs 152/2006.

Fonte: Reteambiente