Sistema “231”: modello organizzativo salva se concretamente valido

L’adozione un modello organizzativo – la cui efficacia è valutata in concreto dal Giudice – salva la società da responsabilità per il reato presupposto commesso dal dipendente ex Dlgs 231/2001.
Il Tribunale di Milano nella sentenza 24 settembre 2014, n. 7017/14 ha escluso la responsabilità amministrativa di una società per il reato presupposto (omicidio colposo) commesso da alcuni suoi dipendenti in supposta violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro. La società aveva sviluppato un sistema di gestione della sicurezza secondo lo standard OHSAS 18001 del 2007, analogo al modello richiesto dall’articolo 30 Dl 81/2008 (Tu sicurezza sul lavoro) e la valutazione in concreto dell’efficacia del modello, ritenuta opportuna dal Giudice, ha consentito di verificarne l’effetto esimente ex articolo 7, Dlgs 231/2001 esonerando da responsabilità l’Ente.
In secondo luogo il Tribunale ha anche sottolineato che nessuna prova era stata fornita sul fatto che gli imputati abbiano commesso il reato presupposto nell’interesse (requisito da accertarsi ex ante) o a vantaggio (requisito da verificarsi ex post) della società, condizione necessaria per il perfezionarsi della responsabilità dell’Ente.

Fonte: ReteAmbiente