Sottoprodotti di origine animale

Le emergenze alimentari degli ultimi anni (diossina nel 1999, peste suina classica nel 2000, afta epizootica e, soprattutto, encefalopatia spongiforme bovina, nota come “mucca pazza”, nel 2001) hanno portato all’emanazione del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in applicazione a partire dal 1° maggio 2003, che disciplina la raccolta, la trasformazione, l’uso e l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA).
L’innovazione di tale Regolamento è quella relativa al divieto di somministrazione alla stessa specie, già previsto per i ruminanti (bovini ed ovi-caprini), esteso alle altre specie (avicoli e suini). Per quanto riguarda i ruminanti (bovini ed ovi-caprini) rimane ancora in vigore il divieto di somministrazione di farine animali al fine di evitare possibili rischi di trasmissione di una TSE (BSE per i bovini o scrapie per gli ovi-caprini).
Solo per gli animali da compagnia, per alcune specie o categorie particolari di animali e per i pesci è possibile utilizzare esclusivamente sottoprodotti provenienti da animali regolarmente macellati e dichiarati idonei al consumo umano.

Rispetto al passato, il Regolamento, apporta importanti novità nell’ambito dell’alimentazione animale e chiarisce definitivamente i limiti tra legislazione ambientale e sanitaria e, aspetto peculiare, rappresenta un livello più elevato di sicurezza della catena alimentare umana. Il Regolamento prevede inoltre disposizioni più rigorose in materia di controllo e di tracciabilità e fissa condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati possono essere importati da paesi terzi.

I sottoprodotti di origine animale, secondo il Regolamento, vengono classificati in tre categorie sulla base del rischio potenziale per gli animali, per la salute pubblica e per l’ambiente:

  • Categoria 1: sottoprodotti che vanno inceneriti e dei quali fanno parte carcasse e resti di carcasse in relazione con la problematica delle encefalopatie spongiformi potenzialmente responsabili della trasmissione del prione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
    Destino: distruzione per incenerimento o coincenerimento (uso come combustibile nei cementifici)
    I rifiuti di cucina e ristorazione sono eliminati come rifiuti mediante sotterramento in discarica.
  • Categoria 2: sottoprodotti utilizzati a scopo tecnico. Sono comprese in questa categoria scarti del metabolismo e carcasse che, dopo essere state sottoposte a controlli, risultano nocive per la salute. (es. animali morti di specie aviarie, mammiferi morti diversi dai ruminanti o contenenti residui di farmaci, stallatico).
    Destino: distruzione fertilizzanti (in taluni casi e previo trattamento) biogas e compostaggio (in taluni casi e previo trattamento)
  • Categoria 3: sottoprodotti il cui rischio sanitario è minore o addirittura nullo, come gli scarti di macellazione che non possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari destinate al mercato (grasso e ossa).
    Tali prodotti possono essere utilizzati come fertilizzanti, come prodotti per scopi tecnici (es. pelli conciate, corde di strumenti musicali, vernici) o per la produzione di alimenti o prodotti da masticare per animali da compagnia (previo trattamento)

Tutta la filiera dei sottoprodotti è sotto la vigilanza dell’Autorità Sanitaria.
In particolare veterinari, medici e tecnici della prevenzione dei Dipartimenti di Prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, ciascuno secondo la propria competenza, vigilano sul corretto smaltimento dei SOA, dalla lavorazione primaria (macelli, stabilimenti di lavorazione di latte, carne, pesce, uova) fino al commercio al dettaglio (macellerie, pescherie, supermercati etc.).
Gli Ispettori Comunitari visitano regolarmente i vari Paesi dell’Unione Europea per verificare la puntuale ed uniforme applicazione della normativa.

Eliminazione del materiale specifico a rischio
“Per materiale specifico a rischio si intende il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille, la colonna vertebrale escluse le vertebre della coda e le apofisi trasverse delle vertebre lombari e toraciche e delle ali del sacro, ma includendo i gangli spinali e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi, nonché gli intestini dal duodeno al retto e il mesentere dei bovini di qualunque età; il cranio, compresi il cervello e gli occhi, le tonsille e il midollo spinale di ovini e caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente nonché milza di ovini e caprini di tutte le età” (Regolamento 1494/2002 che modifica il Regolamento 999/2001).
Già dal 1998, con l’O.M. 15/06/1998, era stato previsto sul territorio nazionale la distruzione del materiale specifico a rischio di ruminanti provenienti dai paesi dove veniva applicato un piano di sorveglianza per la BSE. Nel 2000 (Decisione 2000/488/CE ) tale obbligo è stato esteso a tutti i paesi dell’Unione Europea. Attualmente, il materiale specifico a rischio è normato dal Regolamento (CE) n. 1774/2002, definito e gestito, quindi, come materiale di categoria 1.