La Consulta ha bocciato la legge friulana che, nelle more della disciplina semplificata statale per le terre da scavo dei piccoli cantieri (poi sopravvenuta), ha introdotto deroghe alla normativa nazionale vigente.
In base a quanto stabilito dall’articolo 266 del Dlgs 152/2006, ricorda la Corte Costituzionale (sentenza 300/2013), la competenza a dettare la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai piccoli cantieri (meno di 6mila metri cubi di materiale) è chiaramente riservata allo Stato, “senza contemplare, in tale ambito, alcun ruolo residuo – neppure a carattere cedevole — in capo alle Regioni”.
Sono quindi incostituzionali anche le normative regionali “ponte”, cioè applicabili solo “nelle more” delle semplificazione statale, che comunque hanno esaurito i propri effetti con l’entrata in vigore dell’articolo 41-bis del Dl 69/2013, cd. “Fare”.
Anche sui sottoprodotti la competenza è statale. All’adozione dei criteri per le specifiche tipologie di sostanze o oggetti può infatti provvedere, ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, solo un decreto ministeriale, “senza che residui alcuno spazio per la fonte regionale”.
Fonte: ReteAmbiente