Traffico illecito rifiuti: quando il trasporto autorizzato può risultare “abusivo”

Il requisito della “abusività” della gestione dei rifiuti, contenuto nell’articolo 260 del Dlgs 152/2006, deve essere considerato non solo quando manca l’autorizzazione, ma anche quando si opera in totale difformità da quanto autorizzato.
La Corte di Cassazione (sentenza 32955/2013) ha così rigettato il ricorso contro il sequestro preventivo di alcuni camion, utilizzati da una ditta iscritta all’Albo Nazionale Gestori per trasportare rifiuti urbani, composti da abiti dismessi ed accessori, che senza venir sottoposti al trattamento obbligatorio di fumigazione e disinfestazione, finivano direttamente sul mercato.
Considerando un altro requisito previsto dall’articolo 260 del Testo unico Ambientale, norma che sanziona il traffico illecito di rifiuti, la Suprema Corte ricorda che il “quantitativo ingente” di rifiuti gestiti può essere desunto sia da misurazioni dirette, sia da elementi indiziari (come le intercettazioni telefoniche, il numero dei mezzi e dei soggetti coinvolti e altro).