Cybersec & GDPR Tips #4. Curriculum & Co.

Durante tutte le fasi del processo di selezione del personale vi è un’intensa attività di trattamento di dati personali dei possibili candidati. Il rispetto della privacy, però, non pone limiti all’incontro della domanda di lavoro con la disponibilità dei posti offerti dalle imprese, finalità che va sempre incoraggiata. A tal proposito, il Garante ricorda che, in base alle disposizioni del Codice della privacy, è assolutamente superfluo richiedere al candidato il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum, per finalità di selezione del personale, a meno che non abbiano natura sensibile (come l’appartenenza a categorie protette) o non siano destinati alla comunicazione a terzi.
L’impresa che avvia una selezione del personale deve però fornire al candidato, a voce o per iscritto, prima di acquisire il suo cv, l’informativa sul trattamento dei dati personali.
Sono state recentemente introdotte nuove norme che agevolano invece le procedure che l’impresa deve adottare quando è l’interessato stesso a far pervenire di sua iniziativa il curriculum (autocandidatura). In questo specifico caso, l’azienda che riceve i curriculum inviati spontaneamente non ha l’obbligo di offrire l’informativa o di chiedere al candidato il consenso per
il trattamento dei dati personali (inclusi quelli sensibili) contenuti nella documentazione pervenuta. Solo nel momento in cui l’azienda decida di prendere in considerazione il curriculum e di contattare il candidato, dovrà fornire all’interessato, anche a voce, una informativa breve con l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento dei dati, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, nonché gli estremi identificativi del titolare e di almeno un responsabile, se designato.

Fonte: www.garanteprivacy.it