Valutazione rischi, autocertificazione al 30 giugno 2013

Prorogata dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la possibilità per le imprese fino a 10 dipendenti di documentare tramite autocertificazione l’effettuata valutazione dei rischi.Lo  slittamento è stato sancito dalla “Legge Stabilità 2013” (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ed incide sul già rinnovato scenario relativo alla valutazione dei rischi disegnato dal Dm Minlavoro 30 novembre 2012, decreto in vigore dal 6 febbraio 2013 e recante (in esecuzione dello stesso articolo del Dlgs 81/2008) le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti ad esclusione delle aziende ad elevata pericolosità

Il nuovo quadro delle scadenze è questo: le microimprese che legittimamente autocertificano la propria valutazione dei rischi devono dal 1° luglio 2013  scegliere tra regime ordinario e procedura standardizzata; le imprese che, pur avendo facoltà di utilizzare la procedura standardizzata, hanno già adottato la procedura ordinaria di valutazione e relativa documentazione possono continuare in base a questo ultimo regime anche dopo il 6 febbraio 2013. Per tutte le altre imprese non ammesse ai regimi di favore continua invece a vigere l’obbligo della procedura ordinaria.