VIA: la direttiva Ue ha “effetto diretto”

La Direttiva 85/337/Cee, che sancisce che tutti i progetti possono avere un notevole impatto ambientale e devono essere sottoposti a valutazione, è direttamente applicabile negli Stati membri.
Per la Corte di Giustizia Ue (sentenza 21 marzo 2013, causa C-244/12), quando uno Stato membro introduce soglie incompatibili con la direttiva 85/337/Cee sulla valutazione d’impatto ambientale (Via) dalla norma europea consegue un “effetto diretto”, che implica il compito per tutte le autorità nazionali competenti di garantire che si esamini se i progetti di cui trattasi possano avere un notevole impatto e, in caso affermativo, che la Via venga realizzata.
Il caso è nato da una legge austriaca che limitando la Via sui progetti di modifica degli aeroporti (progetti rientranti nell’allegato II della direttiva 85/337/Cee e quindi di competenza degli Stati che nel rispetto dei precetti comunitari determinano, mediante criteri predeterminati o valutazioni “caso per caso”, se il singolo progetto debba essere sottoposto a Via) ai soli casi di incremento previsto del traffico non inferiore a 20mila voli l’anno, ha escluso in pratica tutti gli interventi sui piccoli e medi aeroporti, senza alcuna considerazione del possibile impatto ambientale degli stessi.