Il Tribunale di Chieti conferma con ordinanza 26 settembre 2013 il decreto di sequestro del Gip (Giudice per le indagini preliminari) dei beni della società pari all’ammontare del profitto conseguente al mancato corretto smaltimento dei rifiuti presenti sul sito di proprietà della società stessa il cui legale rappresentante è indagato per il reato ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 (abbandono rifiuti).
Ai sensi del Dlgs 231/2001 come integrato dal Dlgs 121/2011 sussiste la responsabilità amministrativa della società per il reato “ambientale” contestato al suo amministratore: i rifiuti abbandonati sono stati rinvenuti nel terreno della società e l’azienda non ha dimostrato un’estraneità ai fatti contestati, addebitabili anche a titolo di mera colpa. Da ricordare inoltre che ex articolo 19, Dlgs 231/2001 la confisca del profitto del reato presupposto, in quanto sanzione principale ed autonoma, è obbligatoria, anche nella forma per equivalente.