Addetti al Primo Soccorso: validi anche i corsi “non” D.M.388/2003

Da tempo gli addetti al primo soccorso (ed i relativi Datori di Lavoro) si sono posti il problema relativo alla validità dei corsi di formazione in materia di tecniche di salvamento (salvamento in mare, BLS, volontari 118, ecc.) poiché il D.Lgs.81/2008 ed il D.M.388/2003 non facevano riferimento alcuno a corsi di natura diversa da quelli in essi previsti.
Recentemente, attraverso una nota di chiarimento su richiesta della CONFAPI (interpello del 15 novembre 2012), il Ministero del Lavoro ha precisato che i corsi di formazione in materia di soccorso (nel caso oggetto di chiarimento, quelli frequentati da volontari 118) possono essere considerati sostitutivi dei corsi di Primo Soccorso richiesti dal D.M.388/2003 a patto che l’erogazione abbia soddisfatto i requisiti inerenti la durata, gli argomenti e le qualifiche dei docenti.
Qualora durata ed argomenti trattati non risultassero in linea con i corsi di cui al D.M.388/2003 sarà necessario procedere ad opportuna integrazione dei corsi già svolti.