Aia: in vigore istruzioni per relazione riferimento

Con la comunicazione pubblicata sulla Gu 7 gennaio 2015 entra in vigore il Dm 13 novembre 2014, n. 272 che detta le istruzioni per i gestori degli impianti soggetti ad Aia (autorizzazione integrata ambientale) per redigere la relazione di riferimento.
Il Dm, in attuazione dell’articolo 29-sexies, comma 9-sexies, Dlgs 152/2006 definisce i contenuti minimi della relazione di riferimento che il gestore deve presentare in sede di richiesta o rinnovo dell’Aia se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose (articolo 29-ter, comma 1, lettera m) Dlgs 152/2006). Dal 7 gennaio 2015 gli impianti con procedura di Aia pendente devono integrare la domanda con la relazione di riferimento.
I gestori degli impianti soggetti ad Aia statale relativi alle attività industriali di cui all’allegato 8, Dlgs 152/2006 (tra cui gli impianti di gestione rifiuti pericolosi) devono presentare la relazione entro il 7 gennaio 2016 (un anno dall’entrata in vigore del Dm). Gli impianti di combustione di potenza pari o sopra i 300 MW sono esclusi dall’obbligo ma sono tenuti alla verifica — secondo la procedura ex allegato 1 del decreto in parola — dell’eventuale obbligo e in caso positivo presentare la relazione.

Fonte: Reteambiente