Per il Tar Piemonte, la conservazione di alcuni tipi di copertura in eternit è tollerabile unicamente laddove sussista una contenuta esposizione agli agenti atmosferi esterni aggressivi e/o uno stato di buona manutenzione del manufatto.
Al di fuori di tali ipotesi, l’ordinanza sindacale che intima la “più onerosa” rimozione delle lastre in eternit, invece che altre modalità come l’incapsulamento o la sovracopertura, rispetta il “principio di proporzionalità” (sentenza Tar Piemonte 480/2014).
I presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti dall’articolo 54 del Dlgs 267/2000 per la legittima adozione del provvedimento sindacale, precisa il Giudice amministrativo, sono integrati quando nel caso venga accertato uno stato di scadente conservazione del materiale e rilevato un livello medio di esposizione alle fibre di amianto per la popolazione.
Le procedure più blande di controllo o periodico e di corretta manutenzione, nel caso di materiali danneggiati, possono avere luogo solo in ipotesi di aree non estese.
Fonte: ReteAmbiente