È assolutamente legittimo e non in contrasto con la normativa europea il bando di gara che preveda l’esclusione dell’impresa partecipante in caso di consegna delle offerte a mano anziché, come indicato, per raccomandata. Il Consiglio di Stato (sentenza 25 gennaio 2013, n. 485) ha riformato la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso di un’impresa giudicando illegittima l’esclusione da un appalto perché essa aveva presentato l’offerta direttamente a mano all’Amministrazione appaltante. Il Consiglio di Stato ha invece dato ragione all’Amministrazione salvando il bando di gara (cosiddetta “lex specialis”) perché l’articolo 77, Dlgs 163/2006 riconoscendo alla stazione appaltante facoltà di scelta in ordine alle modalità di trasmissione delle domande di partecipazione alla gara, le consente di escludere la consegna a mano. Né l’articolo 77, come invece stabilito dal Giudice di primo grado è in contrasto con le norme Ue sugli appalti (direttiva 2004/18/Ce). Non solo l’articolo 42 della citata direttiva non contiene alcuna norma in merito, ma anzi riconosce una discrezionalità alla stazione appaltante in sede di predisposizione del bando di gara, discrezionalità che incontra il solo limite del necessario rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Quindi piena legittimità della clausola del bando che esclude, per fini di maggiore trasparenza dell’azione amministrativa, la consegna a mano delle offerte.