Appalti pubblici, sì a partecipazione di associazioni di volontariato

Le associazioni di volontariato possono essere aggiudicatarie di gare, in quanto l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Il Consiglio di Stato con sentenza 23 gennaio 2013, n. 387 ha riformato la sentenza del Tar che aveva escluso da una gara per l’appalto ex Dlgs 163/2006 per l’istituzione laboratori di valorizzazione ambientale un’associazione di volontariato. A supporto di tale decisione, il Supremo Collegio cita innanzitutto la giurisprudenza Ue che ha sancito che l’assenza del fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici (Corte di Giustizia Ce 29 novembre 2007, causa C-119/06). In secondo luogo, la legge quadro sul volontariato (legge 266/1991) menziona come possibili entrate delle associazioni quelle derivanti da attività commerciali, implicitamente riconoscendo loro la capacità di svolgere attività di impresa. Infine, i Giudici hanno citato la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha afferma la possibilità per le associazioni di volontariato di essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali” cui il Dlgs 155/2006 ha riconosciuto “la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa”.