Via libera dal Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013 allo schema di regolamento sui requisiti dei certificatori energetici degli edifici in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 192/2005. Con l’approvazione dello schema di Dpr si completa, dopo diversi anni, l’attuazione del Dlgs 192/2005 che aveva recepito la direttiva sull’efficienza energetica in edilizia (2002/91/Ce). Nel 2009 erano stati approvati le Linee guida per la certificazione energetica (Dm 26 luglio 2009) e il regolamento sulla prestazione energetica minima in edilizia (Dpr 59/2009). Mancava il terzo regolamento attuativo del Dlgs 192/2005, quello appunto sui requisiti professionali e le modalità di accreditamento dei certificatori. Potranno fare i “certificatori energetici” i tecnici abilitati, gli Enti pubblici operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, le società di servizi energetici (ESCo). Fino alla sua entrata in vigore continuano ad applicarsi le regole sui certificatori previste dall’allegato III al Dlgs 115/2008. Mentre l’Italia faticosamente si avvia a completare il pieno recepimento della direttiva 2002/91/Ce, l’Unione europea ha già varato una nuova direttiva sull’efficienza energetica (2010/31/Ue) scritta pensando agli obiettivi di risparmio energetico “20-20-20”. L’Italia è già in ritardo sul recepimento, che doveva avvenire entro il 9 luglio 2012.