Architetti: obbligatorie almeno 90 ore di formazione ogni tre anni

Il Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Il testo definisce “aggiornamento e sviluppo professionale continuo” ogni attività formativa che sistematicamente migliora le competenze professionali e le abilità personali necessarie per lo sviluppo dell’architettura, della società e dell’ambiente e prevede che gli iscritti all’Albo degli APPC dovranno acquisire almeno 90 crediti formativi professionali (CFP) ogni tre anni, con un minimo di 20 all’anno, di cui almeno 4 sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Un CFP corrisponde a un’ora di formazione.

Gli iscritti potranno scegliere liberamente le attività formative da svolgere, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno suc­cessivo a quello di prima iscrizione all’ordine.

Il Regolamento entrerà in vigore il 1° gen­naio 2014; il primo periodo di valutazione dell’aggiornamento e svi­luppo professionale continuo decorrerà quindi dal 1° gennaio 2014 al 31 di­cembre 2016. Gli Ordini provinciali e il CNAPPC concederanno l’accreditamento per i corsi erogati da altri soggetti, valutando tipologia, qualità e contenuti dell’evento formativo. Solo gli Ordini territoriali e il CNAPPC potranno organizzare corsi sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali.