ARPAT: il controllo dei Sistemi di Gestione Ambientale

Nel 2013 in accordo al Piano Operativo del Dipartimento di Pisa in merito ai controlli presso le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), è iniziata l’attività di verifica dei Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), qualora esistenti, presso le stesse.
L’adozione di un SGA rappresenta per tutti i settori soggetti all’A.I.A. la prima Migliore Tecnica Disponibile (MTD o BAT) nell’elenco complessivo riportato nei vari documenti di riferimento (BREF di settore) elaborati a livello europeo dal Technical Working Group di Siviglia, e disponibili sul sito http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference.
Tuttavia per renderne cogente la sua esistenza presso un’installazione industriale, vi è necessità che ciò venga recepito in un’apposita prescrizione all’interno del corrispondente Atto autorizzativo da parte della Autorità competente (ad. es. il MATTM, le Regioni, le Province (se delegate dalle Regioni).
Si riporta sotto come esempio, uno stralcio delle prescrizioni contenute in un atto autorizzativo di A.I.A.:
5. PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI
5.1 IMPIANTO
d) Entro il 31/01/2012 dovrà essere inviato alla Provincia e all’ARPAT un programma di adozione di un sistema di gestione ambientale (SGA) come previsto dai BRef; entro il 31/03/2012 il gestore dovrà comunque provvedere all’adozione del SGA proposto.

Sistemi di Gestione: obbligo od opportunità?
L’attuazione di un SGA non rappresenta un obbligo di legge, contrariamente ad altri tipi di Sistema di Gestione richiamati in altre normative quali, ad esempio, quella relativa alle industrie a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)1 , in assenza di una prescrizione prevista nell’A.I.A. come quella dell’esempio precedente.
Nella normativa relativa alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è presente il concetto di modello di organizzazione e di gestione2 (MOG), strutturato anch’esso come un Sistema di Gestione3 . Il MOG deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il SGA è la parte del Sistema di Gestione generale di un’azienda, che riguarda gli aspetti legati al rapporto con l’ambiente circostante in senso lato e descrive inoltre la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse necessarie per definire ed attuare la Politica Ambientale.
Esistono standard di riferimento riconosciuti a livello internazionale, che costituiscono un ausilio nell’implementazione dei Sistemi di Gestione. Spesso le aziende scelgono di implementare il proprio SGA conformemente alla norma UNI EN ISO4 14001 o al Regolamento EMAS5(CE/1221/2009), dal momento che ciò determina sia vantaggi per la maggior durata dell’A.I.A., sia notevoli sgravi fiscali (riduzione IRAP).
Infatti sino a poco tempo fa, la normativa italiana prevedeva6 che l’autorità competente rinnovasse ogni 5 anni l’A.I.A. di impianti non conformi alle norme di cui sopra, mentre nel caso di impianti che risultassero certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure registrati ai sensi del Regolamento EMAS, il rinnovo poteva essere effettuato rispettivamente ogni 6 o 8 anni. Dall’11 aprile è entrato in vigore il D. Lgs 4 marzo 2014, n. 46, che recepisce la nuova Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (IED), che a sua volta abrogava la Direttiva 2008/1/CE, versione codificata della Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).
Il nuovo D.Lgs. raddoppia7, di fatto, quanto precedentemente previsto, portando la durata delle A.I.A. a 10, 12, 16 anni nel caso rispettivamente di installazioni8 normali, certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001 oppure registrate ai sensi del Regolamento EMAS.
La Regione Toscana incentiva l’adozione di SGA conformi alla norma UNI EN ISO 14001 oppure al Regolamento EMAS ed infatti con la Legge Regionale nr. 799 del 24 dicembre 2013 “Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP)” si prevedono “riduzioni dell’aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS” ed “interventi a sostegno dei processi di certificazione integrati delle micro e piccole imprese”.
Altro esempio valevole per le imprese di smaltimento/recupero rifiuti, non necessariamente assoggettate all’A.I.A., è rappresentato dalla DGR 535 del 1 luglio 2013 “Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”, che modifica la DGR 743 del 6 agosto 2012, subentrata a sua volta alla DGR 14/R, riducendo gli oneri per le aziende certificate. In particolare delibera “di prevedere che gli importi delle garanzie finanziarie siano ridotte del 50 %, per le imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS, e del 40 %, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001”.
L’adesione ad uno standard ambientale ha senza dubbio delle ricadute positive per un sistema produttivo; come conseguenza diventa sempre più importante verificare che la conformità (volontariamente conseguita) a tali norme sia effettiva, e non rappresenti una mera dichiarazione d’intenti.

Struttura di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA)
Nei vari documenti di riferimento (BREF) valevoli per tutte le categorie assoggettate all’A.I.A. la prima MTD (BAT) è rappresentata dall’implementazione di un SGA.
I modelli di gestione ambientale si basano essenzialmente su una metodologia nota come ciclo di Deming o ciclo P.D.C.A. (Plan – Do – Check – Act), associata ad una visione dinamica-evolutiva (iterativa) del sistema stesso, improntato al miglioramento continuo nel tempo e monitorato attraverso l’utilizzo di idonei indicatori ambientali. In particolare:

* Plan (pianificare): stabilire gli obbiettivi ed i processi necessari per fornire risultati conformi alla politica ambientale dell’organizzazione;
* Do (attuare): mettere in atto i processi;
* Check (verificare): sorvegliare e misurare i processi rispetto alla politica ambientale, agli obbiettivi e traguardi, alle prescrizioni dettate dalle normative, e riportarne i risultati;
* Act (agire): intraprendere azioni per sviluppare e/o migliorare la prestazione del SGA.

La natura dell’SGA di un’organizzazione deve essere chiaramente messa in relazione alla complessità, alla scala ed alla portata dei potenziali impatti ambientali da essa derivanti.

Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione ISO 14001 o registrate EMAS10 hanno un SGA standardizzato, che ottempera a quanto richiesto nei BREF e risulta oggetto di audit periodici svolti da organismi accreditati. Tra le attività istituzionali obbligatorie (IO) di ARPAT (riga 106 della Carta dei Servizi), rientra la verifica della conformità normativa nell’ambito delle istruttorie di competenza di ISPRA (art. 13 del Regolamento 1221/09) per il rilascio delle registrazioni EMAS alle Organizzazioni che ne hanno fatto richiesta.
In caso di installazioni non certificate, l’SGA deve comunque prevedere:

* la definizione di una politica ambientale che includa il miglioramento continuo da parte del management;
* la definizione delle procedure del sistema;
* l’implementazione delle procedure, con particolare attenzione a:

* struttura e responsabilità;
* formazione, informazione e competenza del personale;
* comunicazione e coinvolgimento del personale;
* gestione della documentazione;
* garanzie di efficienza del controllo di processo;
* programma di manutenzione e registri;
* gestione delle anomalie, emergenze ambientali ed azioni correttive;
* conformità con la legislazione ambientale.

* Il controllo delle prestazioni, con particolare attenzione a:

* monitoraggio di indicatori specifici e misure dirette/indirette;
* definizione di azioni correttive e preventive;
* sistema di audit interno (dove praticabile) ed esterno al fine di verificarne la conformità agli obbiettivi e la loro corretta implementazione;

* il riesame da parte della direzione;
* il perseguire l’adozione di tecnologie più pulite;
* la considerazione degli impatti ambientali dell’installazione nella sua vita operativa, a partire dalla fase di progettazione, sino all’eventuale messa fuori servizio (decommissiong);
* l’effettuazione del benchmarking di settore ad intervalli regolari, per confrontare la prestazione ambientale dell’installazione con quella di siti analoghi.

La struttura di un SGA coincide quasi completamente con quella di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), che deve essere attuato presso le industrie a Rischio di Incidente Rilevante, in conformità alla vigente normativa di settore11.

Situazione esistente nelle installazioni soggette all’A.I.A. della Provincia di Pisa
In passato nel corso delle attività istruttorie dei provvedimenti di rilascio delle A.I.A., ARPAT ha sempre richiesto all’interno dei propri pareri, come proposta di prescrizione, l’adozione di SGA.
Nella Provincia di Pisa le installazioni soggette all’A.I.A. sono 33. Di queste 2 sono registrate EMAS, 14 hanno ottenuto la certificazione ISO 14001.
Nel corso del 2013 presso tali installazioni è stata verificata l’esistenza dell’SGA, della sua struttura ed attuazione, laddove fossero oggetto di specifiche prescrizioni nel corrispondente atto autorizzativo. In generale la verifica dell’adozione è mirata ad accertare che il tutto non si riduca alla produzione di un “castello di carta”, ad esempio intervistando a campione personale aziendale, in merito alla conoscenza dell’esistenza del SGA, delle sue procedure ed accertando l’effettiva attuazione delle procedure.

Note:
1. Art. 27, comma 5 del D. Lgs. 334/99 come mod. dal D. Lgs. 238/05.
2. Art. 30 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
3. Sistema di Gestione della sicurezza e salute sul Lavoro (SGSL)
4. International Organisation for Standardisation
5. Eco-Management and Audit Scheme
6. Art. 29-octies “Rinnovo e riesame” del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
7. Articolo 7 “Modifiche al Titolo III-bis, della Parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive Modificazioni”, comma 7
8. La nuova Direttiva IED introduce il termine Installazione al posto di Impianto
9. Artt. 4 e 12
10. Nel linguaggio delle certificazioni/registrazioni si parla di Organizzazioni e non di Installazioni
11. Allegato III del D. Lgs. 334/99 come mod. dal D. Lgs. 238/05, D. M. del 9 agosto 2000

Fonte: ARPAT