Per la Corte Costituzionale è “ragionevole” la legge regionale che in virtù delle “caratteristiche equivalenti” assimila la disciplina delle acque utilizzate per scopi geotermici alle acque reflue domestiche. Con queste motivazioni la Consulta (sentenza 100/2012) ha ritenuto non fondato il ricorso presentato contro una Legge regionale friulana che assimila le acque “estratte” dal sottosuolo a fini di produzione energetica, purché non utilizzate nell’ambito di cicli produttivi e non trattate chimicamente, in quanto atto di legittimo esercizio della propria competenza legislativa ex articolo 101 del Dlgs 152/2006. Ad ulteriore riprova della equivalenza tra le due tipologie di acque, il Giudice costituzionale riporta l’articolo 104 dello stesso “Codice ambientale” che, pur vietando lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, prevede una possibile deroga proprio a favore delle acque geotermiche che, dopo apposita indagine preventiva, possono essere reimmesse direttamente in falda.