Autorizzazione Unica Integrata: le istruzioni della Lombardia

La Regione Lombardia con Circolare 5 agosto 2013, n. 19 ha dato i primi chiarimenti sull’Autorizzazione Unica Ambientale ex Dpr 59/2013, lasciando competenza alle Province e nessuna estensione degli atti ambientali ricompresi nell’Aua.
Ai sensi del Dpr 59/2013, dal 13 giugno 2013 l’Aua consente alle Pmi e agli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia) di ottenere con un unico procedimento il rinnovo o rilascio di 7 autorizzazioni ambientali. Le Regioni possono ampliare il numero di autorizzazioni, ma la Lombardia ha deciso di non valersi di tale facoltà. La Lombardia chiarisce che l’Aua non si applica alle volture dei titoli autorizzativi o a modifiche non sostanziali, che seguono l’iter normale.
La Lombardia lascia fuori dall’Aua il procedimento unico ex Dlgs 152/2006 sui nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, per il quale continuano ad applicarsi le regole settoriali, nonché l’autorizzazione unica di impianti a fonti rinnovabili (ex Dlgs 387/2003). Inoltre la Regione ha approvato un proprio modulo di domanda “AUA” in attesa dell’arrivo del modulo di domanda ministeriale.