In base al Dl 179/2012 sono scattate dal 1° gennaio 2013 le pesanti sanzioni per chi metterà in commercio shopper per l’asporto merci non rispondenti alle caratteristiche indicate nel Dl 2/2012.
Il Dl 2/2012, convertito in legge 28/2012 aveva già stabilito che dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione) gli unici sacchetti per l’asporto merci che possono circolare sono di due tipi: monouso biodegradabili e compostabili ai sensi della norma Uni 13432:2002, oppure riutilizzabili con maniglia esterna di spessore superiore a 200 micron (uso alimentare) e 100 micron (altri usi), o con maniglia interna e spessore superiore ai 100 micron (uso alimentare) e 60 micron (altri usi).
Il divieto di utilizzo però non era assistito da un corrispondente apparato sanzionatorio, poiché le sanzioni si applicavano solo dal 1° gennaio 2014 di fatto depotenziando la norma. Ora l’immediata applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 2.500 a 25.000 euro) spingerà gli operatori ad adeguarsi rapidamente a un dettato normativo peraltro già pienamente in vigore.