Beneficiari
Sono beneficiari della misura esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.
Agevolazioni
- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24);
- entro il 31 dicembre 2021 (31 giugno qualora il testo della Legge di Bilancio 2021 non venga modificato), può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Progetti ammissibili
Sono spese ammissibili le spese per adeguamento degli ambienti di lavoro.
Il Bonus adeguamento spetta per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus, compresi gli interventi edilizi necessari per:
- il rifacimento di spogliatoi e mense;
- per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
- per l’acquisto di arredi di sicurezza;
- lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
- apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Scadenza
Il suddetto bonus sarebbe dovuto terminare alla fine di dicembre, ma vista la proroga stabilita dalla bozza della Legge di Bilancio del 2021, i soggetti beneficiari potranno richiedere il credito d’imposta fino a giugno 2021.
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A Cura di Dott.ssa Alessandra Gervasi